L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante, ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto, consistente nell’esercizio dell’attività professionale malgrado l’incompatibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 1998 (sospensione)
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