L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante, ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ormai erano trascorsi più di cinque anni dalla consumazione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 7 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 18 Maggio 1999 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 07 Aprile 1997
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