Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.

L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 11 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 247

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 29 Novembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 11 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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