Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.

L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 25 giugno 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 246

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 29 Novembre 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 25 Settembre 1998
Giurisprudenza CNF

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