Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento – Atti propulsivi del procedimento – Interruzione – Omessa notifica – Irrilevanza.

L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, (es. delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), che sono comunque idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. (Nella specie al professionista era stata notificata, interrompendo la prescrizione, l’apertura del procedimento disciplinare, l’atto di citazione, la notifica della decisione del C.d.O. e del C.N.F.). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 26 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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