L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di invio del procedimento. (Nella specie il fatto da cui si è ritenuto far decorrere il termine di prescrizione non è stata l’emissione di assegni ma il momento del loro protesto).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 377 del 28 Novembre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 1999
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