L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di rinvio del procedimento. (Nella specie la delibera di apertura è stata notificata prima del decorrere di cinque anni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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