L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 240
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 09 Dicembre 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 31 Gennaio 1997 (cancellazione)
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