Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare è interrotto dalla applicazione della sospensione cautelare che costituisce una fase del procedimento disciplinare e quindi una modalità di esercizio dell’azione, essendo in tal caso manifesta la volontà del consiglio di procedere. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 02 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Marzo 1999 (sospensione)
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