Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine – Apertura del procedimento – Interruzione – Richiesta di chiarimenti – Irrilevanza ai fini della interruzione.

Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare è interrotto dalla notifica all’incolpato e al P.M. della delibera di apertura del procedimento, essendo tale comunicazione atto idoneo a portare a conoscenza dell’interessato gli addebiti mossi e a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa, a nulla rilevando, sul piano degli effetti interruttivi, le semplici richieste, ancorché inviate con lettera raccomandata, inoltrate dal C.d.O. all’incolpato per avere chiarimenti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 19 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 08 Febbraio 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 19 Febbraio 1997
Giurisprudenza CNF

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