L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dall’apertura nel predetto termine del procedimento disciplinare. (Nella specie il procedimento disciplinare era iniziato pochi giorni prima del compimento della prescrizione quinquennale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Febbraio 2003 (sospensione)
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