L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto deontologicamente rilevante se questo implica una condotta di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie l’azione disciplinare era iniziata dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del fatto, e pertanto il procedimento deve dichiararsi estinto per prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Gennaio 2005 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 17 Luglio 2003
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