Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine.

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto deontologicamente rilevante se questo implica una condotta di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie l’azione disciplinare era iniziata dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del fatto, e pertanto il procedimento deve dichiararsi estinto per prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 17 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Gennaio 2005 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 17 Luglio 2003
Giurisprudenza CNF

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