L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante se questo implica una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie l’azione disciplinare era iniziata nel termine di cinque anni dai comportamenti per i quali si procedeva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 24 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 02 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Luglio 2002 (sospensione)
0 Comment