Ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; quindi, nel caso in cui il procedimento disciplinare venga aperto per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, il termine quinquennale di prescrizione per l’azione disciplinare comincia a decorrere dalla definizione del processo penale, cioè dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 2 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 02 Luglio 2009
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