Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché con l’art. 6 C.E.D.U, nella parte in cui non prevede che il procedimento disciplinare, ove celebrato innanzi al CNF, si prescriva comunque entro il termine di cinque anni, atteso che spetta al potere discrezionale del legislatore, nel suo incensurabile apprezzamento, valutare l’opportunità di regolare i rapporti tra cittadini nell’ambito della ragionevolezza e dei principi fondamentali che regolano l’ordinamento giuridico.
Per altro verso, la mancanza, nella disciplina del R.D.L. n. 1578/1933 e del R.D. n. 37/1934, della fissazione di una durata massima del procedimento disciplinare a carico di avvocati non implica manifestamente contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto a quello accordato agli impiegati, civili e militari dello Stato, per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termini, pena l’estinzione, ricollegandosi siffatta normativa a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non rinvenibili nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 25 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 22 marzo 2006, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 25 Luglio 1994
Giurisprudenza CNF

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