L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando l’eventuale apertura, nel predetto termine, di procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 29 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Danovi), sentenza del 9 gennaio 1997, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 09 Gennaio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Marzo 1995
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