Vista l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale con la conseguente non pregiudizialità del giudizio penale su quello disciplinare, il termine prescrizionale che viene interrotto con effetti istantanei dalla apertura del procedimento disciplinare non rimane automaticamente e necessariamente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale instauratosi per lo stesso fatto, se non per effetto della espressa volontà del giudice disciplinare secondo i principi di cui all’art. 295 c.p.c.. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare in quanto dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale al momento in cui il giudice disciplinare aveva posto in essere un atto interruttivo della prescrizione erano decorsi più di cinque anni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Lecco, 12 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TIRALE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 297
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 12 Maggio 2000
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