L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando, per il principio di autonomia dei due procedimenti, l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto e concluso il procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 50
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 02 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Marzo 1999 (sospensione)
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