Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Apertura del procedimento penale – Interruzione decorrenza termine prescrizionale – Non sussiste.

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 24 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Franco), sentenza del 30 dicembre 1998, n. 248

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 30 Dicembre 1998 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 24 Maggio 1996
Giurisprudenza CNF

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