Diversamente dall’iniziativa disciplinare prevista dall’art. 38 L.P., collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, in relazione alla quale il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla data della commissione del fatto, l’azione disciplinare invece contemplata dall’art. 44 e collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un’imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto; con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta, restando irrilevante, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, e ciò anche nel caso in cui il C.d.O., avuta notizia del fatto, abbia dapprima deliberato l’apertura e disposto poi la sospensione del procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 4 agosto 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 9 aprile 2009, n. 6
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 09 Aprile 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 04 Agosto 2008
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