La delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato, e non già quella con la quale viene disposta l’apertura del procedimento, deve ritenersi sufficiente, quale atto propulsivo del procedimento disciplinare, a determinare l’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 51 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, a prescindere dalla sua successiva notifica al professionista incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 20 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Marzo 2007
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