Al fine di evitare la prescrizione quinquennale ex art. 51 l.p.f. dell’azione disciplinare è necessario e sufficiente il compimento da parte del C.O.A. di un atto interruttivo, dovendosi intendere per tale l’apertura del procedimento disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Pordenone, 27 giugno e 1 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. BONZO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 01 Ottobre 2007
0 Comment