Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Apertura del procedimento – Interruzione.

In applicazione del principio generale posto dall’articolo 2945, comma 2, c.c. il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 24 marzo 1997, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 24 Marzo 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Novembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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