Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione.

In tema di irrogazione di sanzioni disciplinari agli esercenti la professione forense, devono essere tenuti distinti il procedimento posto in essere dal C.d.O. cui il professionista è iscritto (che ha carattere amministrativo) ed il procedimento (giurisdizionale) che, in unico grado di merito, si svolge innanzi al C.N.F. in via di impugnazione del provvedimento (amministrativo) del Consiglio territoriale, che si conclude con la decisione avente natura di sentenza, in quanto tale ricorribile innanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. Ne consegue che innanzi al giudice disciplinare investito di poteri giurisdizionali (ossia il C.N.F.) deve ritenersi operante il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, co. 2 e 2943 c.c., mentre in relazione al procedimento amministrativo (innanzi al C.d.O.) è da ritenere applicabile la regola dettata dal 1 ° comma dell’art. 2945 c.c., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione si inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 25 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 1 ottobre 2002, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 01 Ottobre 2002 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 25 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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