Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Responsabilità disciplinare – Assoggettabilità al potere disciplinare del C.d.O.

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 57 r.d. n. 37/1934, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio, e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare dei C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 13 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 Marzo 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 13 Marzo 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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