Avvocato – Procedimento disciplinare – Potere di iniziativa disciplinare – Attribuzione e competenza – Consigli dell’Ordine – Autonomia

Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare, per il tramite della quale non possono essere dedotti a pena di inammissibilità motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare, e quindi inerenti alla fondatezza dell’incolpazione, né tutti quelli che direttamente o indirettamente si colleghino a questo tema, possono essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, in via esemplificativa, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se per un verso conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce per altro la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge. Ne consegue che la questione di prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto classico aspetto di merito, rende inammissibile l’impugnativa della delibera di apertura del procedimento con la quale si deduca la consumazione ratione temporis del potere disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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