Nell’attuale assetto ordinamentale, i Consigli territoriali, che non sono entità gerarchicamente e funzionalmente sottordinate al C.N.F. e che si caratterizzano per la più ampia discrezionalità in ordine al se ed al quomodo delle azioni necessarie e sufficienti a realizzare la tutela degli interessi dei quali sono enti esponenziali, sono i soggetti depositari del potere di iniziativa disciplinare (art. 14, co. 1, lett. a), R.D.L. 1578/1933) ed assegnatari della relativa competenza (art. 38, R.D.L. cit.), mentre al C.N.F. non spetta nemmeno la competenza (e men che mai l’iniziativa disciplinare) nei confronti dei membri dei Consigli territoriali che ne risultassero interessati, né alcun potere surrogatorio nei confronti di un Consiglio territoriale che ometta di esercitare l’azione disciplinare.
Mediante l’impugnazione della decisione con la quale il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare, per il tramite della quale non possono essere dedotti a pena di inammissibilità motivi attinenti al merito della vicenda disciplinare e, quindi, inerenti alla fondatezza dell’incolpazione, possono essere proposte censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera (e tra questi, in via esemplificativa, l’esistenza ed il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi necessari; l’avvenuta previa rituale convocazione dei consiglieri; l’esecuzione di tutti gli adempimenti formali propedeutici alla delibera eventualmente imposti dal regolamento disciplinare che fosse stato adottato dal Consiglio e che, in tal caso, integrerebbe la disciplina legale; l’avvenuta regolare notifica ed il rispetto dello spatium tra questa e l’udienza dibattimentale, etc.), la cui riscontrata insussistenza, se per un verso conduce al ripudio della delibera, non ne impedisce per altro la reiterazione (e quindi l’esercizio dell’attribuzione) nel rispetto dei presupposti di legge.
Deve ritenersi inammissibile l’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare allorquando le censure contenute nel ricorso abbiano tutte riguardo a pure questioni di merito, con le quali si stigmatizzi l’iniziativa in sé del C.d.O. giudicata infondata per difetto del comportamento oggetto di contestazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 gennaio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TIRALE), sentenza del 12 maggio 2010, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Gennaio 2009
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