Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato e il P.M.; è pertanto legittima l’audizione del denunciante offeso quale testimone. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Giugno 1997 (sospensione)
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