Deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione del terzo motivata dalla semplice contrarietà al principio giuridico affermato dalla decisione contro cui l’opposizione è proposta; in tale fattispecie, infatti, è ravvisabile la totale assenza nel ricorrente di un qualsivoglia diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla decisione opposta (come prescritto dall’articolo 404 c.p.c.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F. n. 99/95, 30 settembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Settembre 1995
0 Comment