Avvocato – Procedimento disciplinare – Omesso raggiungimento della certezza della prova – Assoluzione – Legittimità

Deve essere annullata la decisione disciplinare nella parte in cui la stessa sia stata adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nella specie è stata parzialmente annullata la decisione e assolto il professionista relativamente alle imputazioni non provate in modo certo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 18 aprile 2000- 8 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 28 marzo 2003, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 28 Marzo 2003 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 08 Luglio 2002 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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