Deve essere assolto il professionista accusato disciplinarmente se non vi siano prove certe delle violazioni deontologiche imputategli. (Nella specie la responsabilità del professionista, che era stato accusato di espressioni offensive e di trattenimento e omessa restituzione di documenti, non era sufficientemente provata, ed anzi dalla testimonianze raccolte si rinveniva la correttezza del suo comportamento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 23 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Febbraio 1999
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