E’ manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
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