Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa previsione di un termine di durata – Questione di legittimità costituzionale in relazione art. 3 Costituzione per diversità con la normativa riguardante impiegati civili e militari – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità ex art. 3 Cost. del procedimento disciplinare forense che non prevede un termine massimo di durata rispetto a quello accordato agli impiegati civili e militari per i quali l’azione disciplinare è assoggettata a termine, pena l’estinzione; infatti, quest’ultima normativa si ricollega a peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego non presenti nell’ambito dell’attività del libero professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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