L’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della delibera di apertura dello stesso è inammissibile, siccome tardiva, se non è proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa ed è comunque irrilevante se, attraverso la comunicazione correttamente notificata della richiesta di rinvio a giudizio, l’incolpato sia stato messo a conoscenza delle determinazioni prese dal C.O.A. nei suoi confronti e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Pordenone, 27 giugno e 1 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. BONZO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 01 Ottobre 2007
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