Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa notifica al difensore – Svolgimento del processo senza l’assistenza del difensore – legittimità – Violazione del diritto di difesa – Non sussiste – Questione di legittimità costituzionale ex art. 24 Cost. – Manifesta infondatezza.

È legittimo lo svolgimento del procedimento disciplinare senza l’assistenza del difensore, a cui non era stato notificato l’avviso di trattazione, qualora il C.d.O., mediante la tempestiva comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare e della data di svolgimento del predetto giudizio, abbia reso possibile l’esercizio del diritto di difesa. E’ pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, ex art. 24 Cost., della legge professionale nella parte in cui non prevede l’obbligatoria partecipazione di un difensore, né la nomina di un difensore d’ufficio all’avvocato che, sottoposto ad un procedimento disciplinare, non abbia provveduto alla difesa personale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 23 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 290

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 18 Dicembre 2001 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 23 Gennaio 2001 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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