Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.

L’omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’interessato non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. Peraltro tale eventuale ipotesi di nullità non potrà essere fatta valere d’ufficio ma dovrà, ex art. 157 c.p.c., essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notifica. (Nella specie l’atto era stato conosciuto dall’imputato in quanto chiaramente richiamato dalla citazione notificata allo stesso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 10 Giugno 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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