Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa audizione di testi – Validità della decisione.

Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata ammissione dei testi indicati, quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 13 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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