Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 349
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Novembre 1999
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