Nel procedimento disciplinare, in difetto di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 19 settembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 3 dicembre 2005, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 03 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 19 Settembre 2003 (sospensione)
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