Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 febbraio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 marzo 2004, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 11 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Febbraio 2002 (sospensione)
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