Avvocato – Procedimento disciplinare – Notifica oltre il termine previsto dall’art. 50, r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50, r.d.l. n. 1578/33, per la notifica delal decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 febbraio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 12 Marzo 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 16 Febbraio 2001
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment