Deve essere considerata valida, e pertanto non costituisce irregolarità per il procedimento disciplinare, la notifica degli atti fatta a mani del portiere dello stabile di residenza del professionista incolpato, se pur non autorizzato a ricevere gli atti, se comunque il professionista si sia costituito in giudizio, abbia esercitato il diritto di difesa ed abbia altresì impugnato la decisione disciplinare adottata dal C.d.O. e notificatagli con le stesse modalità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 giugno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 272
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Giugno 2002 (cancellazione)
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