E’ legittimo lo svolgimento del procedimento disciplinare senza la presenza, facoltativa e non necessaria, del difensore a cui non era stata notificata la data della seduta di trattazione, qualora il C.d.O., mediante la notificazione all’incolpato della data di svolgimento del predetto giudizio, abbia reso possibile l’esercizio del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 7 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 312
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 07 Giugno 2002 (archiviazione)
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