Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza deve essere dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell’intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Luglio 1994 (sospensione)
0 Comment