Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Questione di legittimità costituzionale ex art. 24 e 111 della Costituzione – Contrarietà con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà personali – Manifesta infondatezza.

Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa, e non penale, e pertanto essendo soggetto a regole proprie, che comunque garantiscono i principi del contraddittorio e della difesa, non può ritenersi in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, relativi al diritto dei difesa e al giusto processo, né con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà personali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 02 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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