Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; pertanto l’organo disciplinare può considerare, con ampia discrezionalità e libera valutazione, le prove disponibili e le dichiarazioni comunque acquisite e non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione degli ulteriori testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 aprile 2001, N. 198).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Gennaio 2000 (radiazione)
0 Comment