Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Disciplina.

Il procedimento dinanzi al CdO ha natura amministrativa e non giurisdizionale, si conclude con una decisione e non con una sentenza ed è governato dalle norme particolari della legge professionale o, in mancanza, da quelle del rito civile e, se richiamate espressamente, da quelle del rito penale; ne consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa, al quale è ordinato il meccanismo della vocatio in ius, va condotta con precipuo riguardo alla procedura delineata dal r.d.l. n. 1578/33 e dal r.d. n. 37/34, le cui regole essenziali risultano dettate dall’art. 48 r.d. 37/34. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 20 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SALDARELLI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 232

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment