La difforme indicazione nel dispositivo della decisione del nome del consigliere relatore rispetto a quello indicato nel testo della decisione depositata e nel verbale di udienza non determina la nullità della decisione in quanto nel procedimento amministrativo la sostituzione del relatore non necessita di alcun formale provvedimento e non influisce sulla validità del provvedimento assunto; nella specie inoltre vi era uniformità fra quanto dichiarato nella decisione e quanto riportato nel verbale d’udienza, unico che normativamente faccia fede delle presenze (art. 42 r.d. n. 37/1934). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Novembre 2002 (sospensione)
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