Il principio di immutabilità dell’organo giudicante sancito dall’art. 473 c.p.c. non si applica al procedimento amministrativo dinanzi al C.d.O., essendo sufficiente che in ogni seduta sia presente il numero legale idoneo a deliberare, ancorché il quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 giugno 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 14 Novembre 2011 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Giugno 2007 (cancellazione)
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