Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e come tale non valgono per questo le preclusioni stabilite dalle norme che regolano il diverso procedimento penale. Pertanto l’organo disciplinare può tenere conto, con libera valutazione, delle prove disponibili e delle dichiarazioni pervenute anche in modo informale. (Non dovendosi applicare le norme che regolano l’utilizzabilità delle testimonianze nel processo penale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 18 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 5 aprile 2001, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 05 Aprile 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 18 Gennaio 1999 (sospensione)
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