Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Acquisizione testimoni – Norme regolatrici – Omessa audizione testimoni – Irrilevanza.

Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; e come tale non valgono per questo le preclusioni stabilite dalle norme che regolano il procedimento penale. Pertanto l’organo disciplinare può tenere conto, con ampia discrezionalità e libera valutazione, delle prove disponibili e delle dichiarazioni comunque acquisite, e non determina nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il consiglio dell’ordine abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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